Regolamento (Art. 5 Regolamento Elettorale FNOPI)
- La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.
- La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.
- Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati, l’Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedente la votazione; l’accesso alla pagina dovrà essere interdetto a partire dalle 24 ore antecedenti l’inizio della votazione. In caso di seconda e terza convocazione lo spazio tornerà ad essere fruibile dal giorno successivo alla seduta non valida sino alle 24 ore antecedenti l’inizio della nuova votazione.
- Qualunque intervento sulla pagina destinata alla propaganda elettorale deve essere sottoscritto da un candidato ammesso e pubblicato sotto la sua responsabilità.
OPI Palermo non assume alcuna responsabilità in ordine ai contenuti pubblicati limitandosi ad attivare uno spazio «bacheca» senza assumere il controllo o la gestione dello stesso in termini di moderatore.
BACHECA |
CANDIDATURA IN LISTA |
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CANDIDATURA SINGOLA |
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