PROPOSTA ELETTORALE

Regolamento (Art. 5 Regolamento Elettorale FNOPI)

  1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.
  2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.
  3. Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati, l’Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedente la votazione; l’accesso alla pagina dovrà essere interdetto a partire dalle 24 ore antecedenti l’inizio della votazione. In caso di seconda e terza convocazione lo spazio tornerà ad essere fruibile dal giorno successivo alla seduta non valida sino alle 24 ore antecedenti l’inizio della nuova votazione.
  4. Qualunque intervento sulla pagina destinata alla propaganda elettorale deve essere sottoscritto da un candidato ammesso e pubblicato sotto la sua responsabilità.

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BACHECA
CANDIDATURA IN LISTA
  • LISTA LA SVOLTA
CANDIDATURA SINGOLA
  • AVVENTO ROSANGELA